Lo Statuto dell'Associazione PDF Stampa E-mail
L'associazione
Scritto da Gruppo Acquariofilo Fiorentino   

ASSOCIAZIONE ECOCULTURALE G.A.F
(Gruppo Acquariofilo Fiorentino)

STATUTO

 

ART. 1)

E' costituita l'Associazione denominata "G.A.F." con sede provvisoria in Firenze, via Frusa 20. Il Comitato direttivo potrà istituire sedi, sezioni, uffici di corrispondenza in altre località in Italia o all'estero.

ART. 2)

L'Associazione non ha scopo di lucro, svolge la sua attività per finalità di pubblica utilità nel campo della protezione dell'ambiente, della gestione di aree verdi, dell'educazione e della formazione volta a riscoprire le interrelazioni tra la natura e l'essere umano nelle varie culture. Tali attività vengono svolte nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si prefigge la promozione delle seguenti attività e metodologie di intervento:

EDUCAZIONE E FORMAZIONE:

  1. CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE volti a migliorare il rapporto personale con l'ambiente.

  2. CORSI DI FORMAZIONE per operatori ed insegnanti riguardanti le tematiche affrontate dall'Associazione (ambiente)

  3. ESCURSIONI GUIDATE per giovani adulti, anziani.

  4. LABORATORI NATURALISTICI.

DIVULGAZIONE DI PROBLEMI AMBIENTALI:

  1. ORGANIZZAZIONE di conferenze, dibattiti, seminari, mostre e feste che prendano in considerazione problematiche ambientali.

ART. 3)

L'Associazione è del tutto autonoma; provvederà però a promuovere rapporti di collaborazione con associazioni ecologiche nonché con enti pubblici, etc.

ART. 4)

All'Associazione possono aderire tutti coloro che individualmente accettino le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali e che versino annualmente la quota sociale di adesione che verrà fissata annualmente dall'Assemblea dei Soci. La domanda di ammissione deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, attività professionale esercitata e codice fiscale.

Il Comitato Direttivo delibera insindacabilmente sulle domande di ammissione.

ART. 5)

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o per comportamento ritenuto dall'Assemblea dei Soci contrario agli scopi sociali.

ART. 6)

Esistono cinque categorie di Soci:

  1. SOCI FONDATORI: sono gli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo.

  2. SOCI ORDINARI: sono gli associati che oltre a versare la quota associativa partecipano al le attività del l'Associazione.

  3. SOCI SOSTENITORI: sono gli associati che versano la quota associativa e normalmente non partecipano alla gestione delle attività del l'Associazione.

  4. SOCI JUNIOR: soci di età inferiore agli anni 18

  5. SOCI ONORARI: Questi ultimi sono nominati dal consiglio direttivo in base a particolari benemerenze nel campo dell'acquariofilia e/o nel campo dell'ambiente. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto al voto.

ART. 7)

Gli ORGANI dell'Associazione sono:

  1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI;

  2. Il COMITATO DIRETTIVO;

  3. Il VICEPRESIDENTE;

  4. Il PRESIDENTE;

  5. Il TESORIERE;

  6. Il SEGRETARIO.

ART. 8)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI si riunisce una volta all'anno e quante altre volte il comitato direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta (per iscritto e con indicazione della materia da trattare) da almeno i due quinti degli associati. Le assemblee dei soci sono presiedute da un membro del comitato direttivo nominato per l'occasione dal comitato stesso. Esse sono convocate dal comitato direttivo mediante l'affissione nella sede sociale (almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza) dell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 9)

L'Assemblea dei Soci si riunisce per:

  1. approvazione del bilancio;

  2. elezione del Comitato Direttivo.

I Soci Sostenitori sono ammessi a partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascuno socio che ha diritto a un voto in assemblea puo' farsi rappresentare da un'altro socio mediante delega scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per persona. Le deleghe vanno presentate prima dell'inizio della votazione e non sono trasferibili dal delegato ad altri soci. Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le stesse condizioni sono necessarie per deliberare lo scioglimento dell'Assemblea.

ART. 10)

Il COMITATO DIRETTIVO e' eletto dall'assemblea nel suo seno ed e' composto da un minimo di quattro membri a un massimo di otto. Almeno la meta' dovranno essere soci fondatori (rimosso con modifica allo Statuto del 10/03/06). E' riconosciuto al consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di metà dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo dura in carica un anno.

ART. 11)

Il Comitato Direttivo:

  1. elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica un anno;

  2. coordina l'attività dell'Associazione, ne cura l'amministrazione e predispone i bilanci annuali;

  3. delibera insindacabilmente sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;

  4. convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;

  5. nomina al suo interno i gestori e i responsabili delle singole attività associative, ogni qual volta, queste diventino operanti;

  6. provvede ad eccezionali ed improvvise occorrenze che fossero imposte dal caso.

ART. 12)

Il Comitato Direttivo è convocato in via ordinaria da uno dei membri del comitato stesso.

ART. 13)

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e a compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie, in sua mancanza qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo può esplicare le sue mansioni.

ART. 14)

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nei processi organizzativi dell'Associazione.

ART. 15)

Il Segretario redige in appositi registri i processi verbali delle assemblee e dei consigli direttivi, tiene la corrispondenza ed ha cura dei registri e dei documenti dell'associazione.

ART. 16)

Il Tesoriere provvede a riscuotere g1i introiti dell'associazione rilasciando ricevute, a liquidare le pendenze della Società se autorizzato dal comitato direttivo con mandato di uscita provvede inoltre al tesseramento dei soci e alla riscossione delle quote sociali Presenterà il resoconto delle entrate e delle uscite in occasione della Assemblea.

ART. 17)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai proventi derivati all'Associazione dalla propria attività, da donazioni, sottoscrizioni e contributi che perverranno da enti e privati ovvero da beni ricevuti o acquistati in altro modo consentito dalle leggi italiane;

  2. dalle quote associative.

Finché l'Associazione è in vita i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.

ART. 18)

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo, unito a quello preventivo per l'anno a venire.

ART. 19)

Il residuo attivo del bilancio sarà destinato a fondo ordinario e sarà autorizzato su delibera dell'Assemblea

ART. 20)

In caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione tutti i beni saranno destinati agli scopi statutari.

 
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